La condivisione dei dati sanitari e la privacy
Si è svolto in questi giorni il convegno di studio su privacy e telemedicina: tra diritto del paziente alla riservatezza ed utilità della condivisione del dato sanitario. L’evento formativo, accreditato dall’Ordine degli avvocati di Roma ed organizzato dalla Sit Società italiana di telemedicina, è stato patrocinato dall’Associazione nazionale forense, dal Cirsfid Centro interdipartimentale di ricerca in informatica giuridica dell’università di Bologna e dall’Anorc Associazione operatori e responsabili della conservazione digitale. I capitoli analisi della tematica del trattamento del dato sanitario con strumenti informatico-telematici, principale oggetto della giornata di studio, sono stati quello clinico medico, che colloca il paziente e la sua salute in posizione privilegiata e che sottolinea l’importanza del suo rapporto fiduciario con il curante. La Sit infatti, è “pienamente consapevole” della validità dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella scienza medica. Specifica però che l’impiego delle nuove risorse tecnologiche non deve condurre a trascurare la centralità del paziente e il primario obiettivo di cura proprio della medicina, clinica e chirurgica, anzi: la Società italiana di telemedicina, promuovendo, diffondendo e sviluppando la telemedicina, si propone di farne uno strumento per una migliore e adeguatamente personalizzata attività di cura e di assistenza al cittadino.
Un cambiamento di paradigma con le nuove tecnologie
Se fino a pochi decenni fa il trattamento dei dati sanitari era effettuato per lo nell’ambito del rapporto fiduciario tra il paziente e il medico curante su supporti cartacei, l’introduzione delle tecnologie informatiche ha profondamente mutato questo quadro. La Sit, incoraggiando la diffusione delle tecnologie si dice contestualmente sensibile all’esigenza di una normativa che protegga il paziente rispetto al trattamento dei propri dati sanitari. Il trattamento di questa particolare tipologia di dati può arrecare gravi danni alla personalità dell’individuo se utilizzato con distorte finalità discriminatorie e comunque senza adeguate garanzie per l’interessato; d’altro canto lo stesso trattamento risulta indispensabile per la tutela della salute e dell’integrità fisica dell’interessato, nonché dei terzi e della collettività. Lo sviluppo dell’informatica e della telematica comporta enormi vantaggi sotto il profilo scientifico, essendo ora possibile reperire, elaborare e confrontare informazioni a contenuto sanitario nel giro di pochi secondi, ma ha anche determinato un aumento esponenziale della pericolosità dei trattamenti dal punto di vista della riservatezza e un’accresciuta possibilità di ledere la dignità e le libertà fondamentali della persona. La tutela del paziente e delle informazioni che lo riguardano è correttamente l’obiettivo di una rilevante parte del nostro ordinamento giuridico, nonché di importanti provvedimenti della nostra autorità Garante.