Un limite alla ricerca?
L’anagrafica di genere nelle Asl italiane, per le persone transessuali, rimane un problema aperto. Come spesso accade però, la cultura procede ad un passo più spedito, nella storia, per determinare i cambiamenti sociali. Ed è così che Facebook, il social network in assoluto più utilizzato al mondo, darà la possibilità alle persone transessuali di indicare il proprio genere senza doversi sottomettere alla dicotomia che le vede in un genere anagrafico non corrispondente a quello evidente e desiderato. Il Ssn e le Asl non fanno lo stesso, cancellando ogni possibilità di studi epidemiologici utili a garantire prevenzione e cure specifiche. L’effetto non è solo a livello virtuale, perché garantirà anche ricerche di mercato specifiche da parte delle aziende che utilizzano i dati di proprietà di Facebook cui ci concediamo gratuitamente cliccando “acconsento” ad ogni richiesta riguardante i nostri dati personali pur di avere un profilo. La ricerca medica ed il servizio sanitario nazionale sottovalutano che il 10% della popolazione è omosessuale, che 1/400 nasce intersessuale e che almeno 1/10mila italiani è transessuale. Uno degli effetti di questa “dimenticanza” è la cancellazione della possibilità di studi epidemiologici adeguati a garantire prevenzione e cure specifiche, anche cancellando i diritti del malato.
La dicotomia di genere non copre l’intera realtà
Viene definita “omofobia istituzionale” ed è nota da ricerche di Arcigay già dal 1995 e da ricerche Istat dal 2011. E’ una conseguenza diretta della rigida dicotomia M/F e dell’assenza di riconoscimento anagrafico dell’orientamento sessuale. Declinare il genere in tutte le sue forme, come chiede anche la Comunità Europea impedirebbe anche il doppio stigma, in medicina e chirurgia, di associare gli omosessuali solo all’Aids e le persone transessuali solo ai loro genitali. Il paradosso è che molti medici pensano ancora che l’omosessualità possa essere guarita e propongono le cosiddette “terapie riparative”, che sono considerate dagli anni Novanta dall’Oms come infondate scientificamente.
La legislazione italiana è avanti sul tema
Eppure un grosso passo legislativo venne fatto dal nostro ordinamento. Ad esempio la legge 14 aprile 1982, n. 164, recante la disciplina per la rettificazione dell’attribuzione di sesso, e conseguentemente del nome, a favore delle persone transessuali ha costituito per il nostro ordinamento un esempio importante di civiltà giuridica e rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nella sentenza del 6 maggio 1985, n. 161, la Corte costituzionale giudicò infondato il ricorso per ottenere una pronuncia di incostituzionalità di tale legge, riconoscendo che tale essa «si colloca nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale». I giudici della Corte riconobbero l’esistenza di un diritto fondamentale all’identità sessuale, sancito dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, all’interno del quale trova protezione anche il diritto fondamentale all’adeguamento dell’identità fisica all’identità psichica, mediante la modifica dell’attribuzione di sesso. La Corte individuò nell’articolo 32 della Costituzione, un concetto ampio di diritto alla salute, che ricomprende quella fisica e quella psichica, in relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio corpo, se volti a tutelare la salute persona, non solo non sono vietati, ma anzi sono leciti. La garanzia e la tutela del diritto inviolabile all’identità sessuale, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, consentiva al soggetto transessuale, secondo i giudici, il pieno svolgimento della propria personalità, sia nella sua dimensione intima e psicologica, sia nella vita di relazione. Il legislatore aveva accolto, infatti, un nuovo concetto di identità sessuale che teneva conto non soltanto dei caratteri sessuali esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale derivava una «concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti».