Pensione di inabilità, nuove regole in arrivo. Ai fini dell’assegno, non sarà calcolato il reddito del coniuge
L’Inps ha apportato importanti modifiche all’assegno di inabilità. Ha diritto alla pensione di inabilità l’assicurato o il titolare di assegno di invalidità che:
– a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità lavorativa totale, cioè del 100%) – si trovi in stato di bisogno economico: si considera, come tetto, un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10 (valido per il 2015). A partire dal 2013 per calcolare l’eventuale superamento del tetto di reddito non si considera più il coniuge. Tale disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28.6.2013 e a tutte le domande giudiziarie non ancora definite; ove l’INPS abbia erogato, anteriormente a tale data, ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili, a condizione che il reddito personale dell’invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto. – non abbia meno di 18 anni e più di 65 anni. Dopo i 65 anni non si chiama più pensione di inabilità, ma assegno sociale.
L’ammontare dell’assegno
Ma a quanto ammonta la pensione di inabilità? L’importo della pensione di inabilità previsto per l’anno 2015 è di euro 279,75, pagati per 13 mensilità. L’importo non è soggetto a IRPEF.
La pensione di inabilità è costituita dalla somma: – dell’importo dell’assegno di invalidità non integrato al trattamento minimo; – della maggiorazione pari alla differenza tra l’assegno di invalidità e l’importo che sarebbe spettato con un’anzianità contributiva aumentata degli anni compresi tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dei 60 anni di età.
A partire dal 1° febbraio 2012, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo procedendo come segue: – si individua la retribuzione media settimanale riferita alle ultime 260 settimane; – si applica l’aliquota di computo (33%); – si moltiplica il risultato per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione e il compimento dei 60 anni di età (non possono essere computate più di 2080 settimane).
Che succede se l’invalido muore? La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti ed è fatto salvo, in ogni caso, il trattamento minimo.
Chi non può avere la pensione di invalidità? Non ha diritto alla pensione di inabilità chi si trovi nelle seguenti condizioni:
– abbia compensi per attività di lavoro autonomo e subordinato; – sia iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli; – sia iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali; – riceva trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Assegno di accompagnamento : ai pensionati per inabilità, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un’assistenza continua, spetta un assegno mensile non reversibile nella misura prevista dall’assicurazione INAIL. L’assegno non è dovuto in caso di ricovero in istituto di cura o di assistenza diretta a carico dello Stato.