Alcuni tipologie di invalidità sono escluse dalle visite in caso di assenza
Alcune eccezioni all’obbligo dei lavoratori dipendenti del settore privato di essere reperibili per le visite fiscali di controllo in caso di malattia riguardano alcune persone con invalidità.
Sono state previste dal Decreto 11 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute contenente “Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”,
Le patologie ricomprese
Questo stabilisce coloro che possono essere esclusi da questo obbligo, in particolare, l’articolo 1 del Decreto elenca alcune tipologie di lavoratori del settore privato la cui assenza per malattia è etiologicamente riconducibile a uno di questi due casi:
1) Lavoratori che abbiano patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Le patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
2) Lavoratori in stati patologici sottesi o connessi alla loro invalidità riconosciuta. Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
Naturalmente, tutte le comunicazioni necessarie devono essere effettuate presso l’ INPS e presso il proprio posto di lavoro.