Semplificazioni introdotte con l’approvazione della Legge 114 del 11 agosto 2014
Cosa cambia per le persone disabili maggiorenni
Prima dell’agosto 2014 un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata , doveva, al compimento dei 18 anni, sottostare ad una nuova valutazione dell’invalidità. Se non lo avesse fatto, veniva revocata l’indennità e non veniva concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne. Tutto ora cambia con l’approvazione della Legge 114 – in particolare l’art. 25 “Semplificazione per i soggetti con invalidità”. L’art. 25 comma 5 prevede che “ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. Al raggiungimento della maggiore età, dunque, è prevista la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali per potersi vedere riconosciuto il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari.
Permangono comunque alcune difficoltà
Purtroppo però, al di là della semplificazione introdotta nel riconoscimento delle indennità al disabile una volta diventato maggiorenne, esistono alcune difficoltà che il genitore deve sempre affrontare per poter continuare a tutelare l’interesse del proprio figlio con disabilità. Se infatti, finché il figlio è minorenne, il genitore ne è tutore e può quindi assisterlo o sostituirlo, in caso di incapacità totale, nell’esecuzione dei propri interessi e di atti amministrativi (come ad esempio la compravendita di un immobile), al compimento della maggiore età questo “automatismo” decade. Per la legge italiana, infatti, ogni cittadino maggiorenne è considerato capace di agire, ovvero capace di compiere atti giuridici validi; per poter agire in nome e per conto del proprio disabile il genitore, o altro tutore, dovranno richiedere una sentenza del Tribunale che dovrà sancire l’interdizione o l’inabilitazione dell’adulto con disabilità all’esercizio dei propri diritti civili.