Il Sole24Ore dedica ampio spazio alla nuova disciplina sull’impresa sociale, pubblichiamo per intero l’articolo:
“Pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» il Dlgs /‑, il decreto correttivo della nuova disciplina sull’impresa sociale (Dlgs ‑/‑. Le modifiche sono operative già da oggi: vediamo, quindi, cosa cambia per gli enti iscritti alla speciale sezione del Registro imprese. Confermata l’attesa proroga a gennaio ‑ del termine per l’adeguamento degli statuti (originariamente fissato al ‑ luglio ‑): le imprese sociali costituite in base al Dlgs /‑avranno più tempo per strutturare le modifiche statutarie necessarie ad allinearsi alle nuove disposizioni e prendere confidenza con gli adempimenti introdotti dalla riforma. È il caso, ad esempio, dell’obbligo di nominare l’organo di controllo interno, prima richiesto solo al superamento di specifiche soglie patrimoniali.
Due precisazioni riguardano poi le imprese sociali in forma di cooperativa. Da un lato, non costituiscono distribuzione vietata di utili i ristorni assegnati ai soci per realizzare lo scopo mutualistico (si veda la tabella in pagina). Dall’altro, le operazioni straordinarie di questo tipo di imprese devono avvenire nel rispetto delle norme dettate dal Codice civile per le cooperative (articoli ‑-decies e seguenti).
Immediatamente operative anche le nuove regole in materia di volontari e lavoro. Sul primo fronte, il testo originario del Dlgs ‑/‑ si limitava a prevedere l’istituzione di un registro in cui indicare i volontari, la stipula di polizze assicurative contro infortuni, malattie e responsabilità civile, nonché il divieto di utilizzare volontari in numero superiore ai lavoratori. Con il correttivo è riservata particolare attenzione alle mansioni assegnate ai volontari, precisando il tipo di apporto di questi ultimi: le prestazioni volontarie possono essere utilizzate in misura solo complementare (e non sostitutiva) rispetto a quelle degli operatori professionali, avendo carattere secondario e aggiuntivo. Quanto ai lavoratori, i chiarimenti riguardano quelle imprese in cui la «socialità» è legata all’inclusione nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti deboli (persone con disabilità, rifugiati o richiedenti protezione internazionale, senza fissa dimora che versino in condizione di povertà) o di lavoratori «molto svantaggiati» (privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ‑ mesi o, al ricorrere di specifiche condizioni, da almeno ‑ mesi). Perché l’attività si consideri di interesse generale, i lavoratori di queste categorie devono costituire almeno il % di quelli occupati e, ai fini del computo della percentuale, i lavoratori «molto svantaggiati» non possono contare per più di un terzo. Oggi, per effetto del correttivo, la situazione di svantaggio sussiste solo per i primi due anni di occupazione, trascorsi i quali i lavoratori non potranno più essere conteggiati per il raggiungimento della percentuale.
Bisognerà ancora attendere invece per le modifiche su regime fiscale e agevolazioni agli investitori. Solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea saranno applicabili le novità del correttivo che limitano la detassazione di utili e avanzi di gestione alle somme direttamente reinvestite nell’attività di interesse generale dell’impresa (eliminando la condizione dell’effettivo utilizzo delle riserve entro due anni dal conseguimento degli utili) e individuano come investimenti agevolabili solo quelli eseguiti dopo il ‑ luglio ‑a favore di imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di cinque anni, con periodo minimo di detenzione dell’investimento che sale da tre a cinque anni.
Il termine per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni, originariamente fissato al 20 luglio 2018, viene prorogato a gennaio 2019. La modifica consente alle imprese sociali costituite in base alla disciplina previgente (Dlgs 155/2006) di fare una scelta più consapevole, preparandosi meglio ai nuovi e diversi adempimenti introdotti dalla riforma. Ad esempio, il Dlgs 112/2017 prevede l’obbligo per tutte le imprese sociali di nominare un organo di controllo interno per verificare l’adeguatezza della gestione e norme più stringenti sul coinvolgimento dei lavoratoriCon il correttivo vengono specificate le modalità di impiego dei volontari nelle imprese sociali, al fine di evitare il rischio di comportamenti illegali o comunque elusivi delle previsioni giuslavoristiche. Analogamente a quanto previsto per le cooperative sociali dalla legge 381/1991 (articolo 2, comma 5), l’azione dei volontari deve essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori occupati nell’impresa, che devono possedere precisi requisiti professionali in relazione alle mansioni da svolgere, nonché i titoli formativi previsti dalle varie discipline di settore
Per le imprese di inserimento lavorativo viene previsto un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori «molto svantaggiati» che devono essere impiegati. Questi soggetti si considerano svantaggiati solo per i primi 24 mesi dall’assunzione, decorsi i quali non possono rientrare nel calcolo della percentuale (30%) prevista dall’articolo 2, comma 5 del Dlgs 112/2017 affinché l’attività possa dirsi «sociale». In mancanza di un termine, questo tipo di impresa sarebbe stata tale in via permanente, pur non avendo alle dipendenze lavoratori «svantaggiati». Con riguardo alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa viene precisato che i ristorni assegnati ai soci non costituiscono distribuzione vietata di utili. Si tratta di forme di retribuzione integrativa dei soci cooperatori, necessarie al fine di realizzare lo scopo mutualistico della società, che non hanno la natura di dividendi. A tal fine è necessario che lo statuto o l’atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica. Per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa il correttivo introduce una clausola di salvaguardia in tema di operazioni straordinarie. Trasformazioni, fusioni e scissioni poste in essere da queste imprese dovranno avvenire nel rispetto delle norme del Codice civile, che per il loro rigore sono deputate a garantire che non vengano alterate le finalità tipiche e l’identità specifica di questi enti. Le disposizioni riguardano le maggioranze assembleari e le condizioni da rispettare per l’adozione della delibera e la successiva devoluzione del patrimonio