Impresa sociale: il decreto correttivo in Gazzetta
Il Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95 (“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106” pubblicato in G.U. del 10 agosto ed entrato in vigore l’11 agosto 2018) integra e modica il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, più comunemente denominato Codice del Terzo settore. Tra le questioni oggetto dell’intervento legislativo:
Categorie di soggetti. I lavoratori definiti “molto svantaggiati” dall’art. 2, n. 99, del Regolamento UE n. 651 del 2014, furono interessati anche dal D.lgs. n. 112 del 2017, il quale aveva ulteriormente definito di “interesse generale” l’attività di impresa indirizzata al perseguimento di obiettivi civici, solidaristici, di utilità sociale, e per il mezzo dei quali siano occupati prestatori molto svantaggiati, nel senso ci di al precitato Regolamento Europeo.
Percentuale. Il comma 5 dell’art. 2 prevede attualmente come il numero di persone svantaggiate o con disabilità, nonché di lavoratori molto svantaggiati, non può risultare inferiore al trenta per cento del numero dei lavoratori globali e, inoltre, l’articolo precisa come, ai fini del computo di tale limite numerico, i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di un terzo.
Tempistica. Il nuovo decreto, all’articolo 2, inserisce il valore temporale pari a 24 mesi, decorrente dalla data di assunzione, oltrepassato il quale il prestatore di lavoro in questione non può più considerarsi svantaggiato, poiché siffatta condizione non può ritenersi durevole.
Utili. Un nuovo comma II bis è stato inserito nel corpo dell’art. 3 del D.lgs. n. 112 del 2017, per specificare che, valutata la differente natura civilistica di dividendi e ristorni, i ristorni assegnati ai soci di un’impresa sociale, conformata in veste di società cooperativa, non costituiscono distribuzione vietata di utili, a condizione che lo statuto ovvero l’atto costitutivo indichi le regole di ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nonché si registri un avanzo della gestione mutualistica.
Clausola di salvaguardia. Il nuovo decreto, all’art. 4, inserisce una clausola “di salvaguardia”, il cui scopo è rappresentato dall’assicurare che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa. Più in dettaglio, all’articolo 12, comma I, del Codice, l’espressione “La trasformazione”, è sostituita da “Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, la trasformazione”.
Attività dei volontari. L’art. 13 risulta modificato nel senso che l’attività dei volontari può essere supplementare e, pertanto, non sostituiva rispetto a quella espletata dai soggetti effettivamente impiegati. A ciò si aggiunga che i medesimi possono essere utilizzati in misura complementare, e non sostitutiva, rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalla normativa in vigore.
Adeguamento. Il termine per l’adeguamento degli statuti alle previsioni normative introdotte dalla riforma in commento è stato parametrato a quello del Codice del Terzo settore, pertanto i mesi utili per variare gli statuti sono stati quantificati in mesi 18 anziché in 12, e ciò a decorrere dalla pubblicazione del Codice di cui al D.Lgs. 112 del 2017.
Aspetti fiscali. La novella interviene, in modo rilevante, sugli aspetti fiscali e di sostegno economico:
A) i primi due commi dell’art. 18, nella novellata formulazione, statuiscono che non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva prevista all’art. 15 del decreto, come pure gli importi destinati ad apposite riserve in conformità all’art. 3;
B) diviene imponibile ogni distribuzione di utili ai soci, e pure se ciò venga posto in essere in veste di aumento gratuito di capitale. Si consente di utilizzare le riserve a chiusura di eventuali perdite, senza che ciò comporti la decadenza dal beneficio fiscale, ma al contempo, la distribuzione di utili viene ostacolata fin quando le riserve non siano state ricomposte;
C) la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non oltre un quinquennio, rappresentando, il lustro, il periodo minimo di possesso degli investimenti realizzati.