La pensione invalidità civile spetta solo ai pensionati residenti in Italia. A confermare l’inesportabilità delle prestazioni non aventi carattere contributivo, erogabili esclusivamente nello Stato Membro dove i soggetti interessati risiedono, in ottemperanza dell’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247/1992, è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 21901/2018.
Regolamento comunitario
In particolare il Regolamento comunitario prevede che le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non siano esportabili in ambito comunitario, e siano erogate esclusivamente nello Stato Membro in cui i soggetti interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione.È questo il caso della pensione di invalidità civile, che risulta dunque dovuta solo alcittadino residente all’interno del territorio nazionale. In particolare, ricordano i giudici, le prestazioni inesportabili sono:
le pensioni sociali;
le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
l’integrazione della pensione minima; l’integrazione dell’assegno di invalidità;
l’assegno sociale;
la maggiorazione sociale.
Il caso esaminato riguardava un pensionato in relazione al quale l’Istituto aveva rilevato la mancata residenza in Italia, in quanto risultava provato e non contestato che per diversi anni, fino alla sua morte, questi aveva risieduto all’estero. I giudici hanno pertanto dato ragione all’INPS, il quale riteneva che l’interessato e i suoi eredi per lui (tutti residenti all’estero) non avessero diritto di pretendere il pagamento dei ratei di pensione di invalidità per il periodo indicato.