L’INPS, con la circolare n. 27 del 15 febbraio 2019, ha fornito le istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, a seguito delle modifiche introdotte in materia dal decreto 24 luglio 2014, n. 148.
Con la circolare n. 27 del 15 febbraio 2019, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, a seguito delle modifiche introdotte in materia dal decreto 24 luglio 2014, n. 148.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Il decreto n. 148/2014 ribadisce che il beneficio spetta esclusivamente ai datori di lavoro di seguito elencati:
– cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991);
– aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193/2000).
I datori di lavoro continueranno ad accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.
Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo
Lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di:
– detenuti e internati negli istituti penitenziari;
– ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS;
– condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato e ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.
In considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione, non è possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico.
Misura e durata dell’agevolazione
Lo sgravio è pari al 95 per cento dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. Ai fini delle determinazione dello sgravio, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30 per cento previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (integrativo NASpI), destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Il beneficio deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Con riferimento al contributo aggiuntivo IVS e destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50 per cento della retribuzione imponibile, l’INPS precisa che lo stesso rientra nell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
Condizioni di spettanza dello sgravio
Lo sgravio in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni:
– l’adempimento degli obblighi contributivi;
– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– il rispetto degli altri obblighi di legge;
– il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Richieste di beneficio per l’anno corrente e successivi
La normativa prevede espressamente che le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate.
Quindi, a decorrere dall’annualità 2019, secondo le linee guida concordate con il Ministero della Giustizia, i datori di lavoro che vorranno accedere allo sgravio contributivo dovranno presentare ogni anno apposita istanza all’Istituto, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.