Tra le agevolazioni previste in Italia per le persone con disabilità vi sono anche quelle che riguardano il settore auto, quali la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto della vettura utilizzata, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con handicap, all’IVA agevolata al 4% sull’acquisto, all’esenzione dal pagamento del bollo auto, all’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne parla pmi.it
Beneficiari
Possono accedere a queste agevolazioni:
non vedenti e sordi;
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (in possesso di certificazione di grave handicap ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/199 e certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl);
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.);
disabili con ridotte o impedite capacità motorie (persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Per questa categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Reddito di cittadinanza: meno vincoli ai disabili
Solo familiari a carico
Le agevolazioni sono fruibili:
direttamente dal disabile che abbia un proprio reddito;
da un familiare che abbia il disabile a carico. Per essere considerato “a carico” del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro nel computo del quale non rientrano i redditi esenti come le pensioni sociali, le indennità, anche quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
IVA agevolata
Per l’acquisto di autovetture per disabili è applicabile l’IVA al 4% in caso di auto nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto ed è applicabile anche:
alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile;
all’acquisto contestuale di optional;
alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche:
alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E/2015);
all’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.