Il Codice unico per le disabilità inserito nell’agenda di Governo  

Codice per la disabilità

Antonietta Mastrangelo

Il tema della disabilità viene inserito nella lista dei dieci disegni di legge delega approvati dal Consiglio dei Ministri. Nei mesi scorsi più di una volta si è parlato di un “Codice delle disabilità”che il Governo avrebbe intenzione di redigere, per dare una armonizzazione, organizzazione e riforma delle politiche in materia di disabilità.

Il Premier, è stato il primo ad annunciarlo, per poi essere ripreso tra i progetti in cantiere anche dal ministro della famiglia.

Si tratta dunque di un’intenzione destinata a diventare realtà: a conferma di ciò, il fatto che ora il Codice è anche tra i temi di un disegno di legge di delega al Governo. Ne parla Disabili.com 

Nella seduta dello scorso 28 febbraio il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato dieci disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

In alcuni casi i Testi di legge sono collegati alla legge di Bilancio 2019, ma più in generale si riferiscono, ampliandolo, al disegno di legge in materia di semplificazioni, approvato a dicembre 2018.

In compIesso i dieci disegni di legge licenziati dal CDM (e che dovranno comunque passare per la discussione parlamentare, ndr) hanno come oggetto materie differenti, e si occuperanno di varie tematiche,ovvero semplificazione e codificazione, contratti pubblici, revisione del Codice civile, agricoltura, turismo, lavoro, istruzione, l’università, ordinamento militante, beni culturali e del paesaggio e disabilità. Il sesto di questi decreti ha come oggetto, appunto la disabilità.

Di seguito i principali contenuti:

Attraverso questa delega il Governo innanzitutto,  potrà adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di promuovere, tutelare e garantire il pieno ed eguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte della persona con disabilitàe porre le condizioni affinché sia effettivamente rimosso qualsiasi ostacolo che ne limiti o impedisca la piena e libera partecipazione alla vita economica, sociale e culturale.

I decreti legislativi inoltre, saranno volti ad armonizzare, riordinare e semplificare, anche innovandole, le disposizioni vigenti in materia di disabilità, anche ai fini della definizione del “Codice per la persona con disabilità”.

Tra gli interventi, suddivisi in 9 aree, troviamo anche la volontà di riordinare la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori che assistono familiari con disabilità, di prevedere agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei datori di lavoro che attivano politiche ed azioni volte a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti con disabilità o che assistano familiari con disabilità, interventi per la maternità delle donne con disabilità, riconoscimento di misure di sostegno per caregiver familiari, eccetera.

Nello specifico, i decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono nei seguenti settoriper ciascuno dei quali riportiamo alcuni dei punti salienti del Testo rivisto in sintesi:

  1. a) definizione della condizione di disabilità;

tra le altre cose s’intende: considerare la persona con disabilità nella sua complessità ed in una prospettiva multidimensionale,caratterizzata da esigenze materiali, esistenziali, relazionali, affettive, formative e culturali, nonché relative al contesto ambientale.

  1. b) accertamento e certificazione;

tra le altre cose s’intende: semplificare le procedure e i procedimenti relativi all’accertamento della condizione di disabilità,compresi quelli richiesti per fruire di interventi assistenziali socio-sanitari, garantendo la conclusione degli stessi in tempi definiti.

Inoltre, operare una revisione della disciplina in materia di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno.

  1. c) disciplina dei benefici;

tra le altre cose s’intende: assicurare l’integrazione dell’offerta, individuando a tal fine i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità.

Inoltre riordinare, armonizzare e semplificare le disposizioni normative, nonché i relativi procedimenti amministrativi, in materiadi criteri e requisiti per l’accesso, l’erogazione e la determinazione dei benefici, degli interventi e dei servizi rivolti alla persona con disabilità.

Inoltre accorpare i diversi fondi destinati alla tutela, al sostegno e alla promozione dei diritti della persona con disabilità e alla valorizzazione del ruolo di cura, di sostegno e di assistenza della famiglia.

  1. d) sistemi di monitoraggio, verifica e controllo;

tra le altre cose s’intende: rivedere i contenuti e le modalità di monitoraggio, controllo e verifica cui sono tenute le amministrazioni centrali a vario titolo coinvolte nell’attuazione della normativa in materia di disabilità.

Inoltre: istituire un’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità

  1. e) promozione della vita indipendente e contrasto dell’esclusione sociale;

in tal caso s’intende: riconoscere e valorizzare il ruolo di cura e assistenza della persona con disabilità svolto dai componenti della sua famiglia,prevedendo adeguate misure di sostegno, anche potenziando quale strumento privilegiato di supporto alla persona con disabilità, l’assistenza sociale e sanitaria domiciliare.

Inoltre: rafforzare percorsi non discriminatori per l’accesso e l’esercizio della genitorialità da parte delle persone con disabilità,e, in particolare, di supporto alla maternità della donna con disabilità anche riordinando la disciplina dell’adozione da parte della persona con disabilità 

  1. f) abilitazione e riabilitazione;

in tal caso s’intende: favorire percorsi di screening neonatale e nella prima infanzia.

Inoltre: assicurare il monitoraggio e la verificabilità, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, delle attività svolte durante i percorsi di abilitazione, riabilitazione e cura;favorire l’investimento pubblico e privato, anche mediante misure fiscali, nella ricerca relativa alle malattie rare

  1. g) istruzione e formazione;

tra le altre cose s’intende: assicurare alla persona con disabilità l’effettiva realizzazione del diritto allo studio, prevedendo anche adeguate e proporzionate misure a favore delle persone con disabilità ospedalizzate.

inoltre: predisporre i mezzi necessari per garantire alla persona con disabilità e a coloro che manifestano difficoltà nell’apprendimento continuità ed effettività nella fruizione dei servizi di partecipazione all’attività scolastica,anche implementando le misure di sostegno previste a favore degli studenti con disturbi dell’apprendimento; riconoscere e disciplinare le figure professionali che, a vario titolo, intervengono e concorrono nei percorsi di abilitazione e riabilitazione finalizzati all’inclusione scolastica e universitaria, nonché alla partecipazione alla vita collettiva della persona con disabilità.

  1. h) inserimento nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali;

tra le altre cose s’intende: riordinare la disciplina dei congedi parentali per i soggetti che assistono familiari con disabilitàe promuovere misure funzionali a realizzare un adeguato rapporto tra attività lavorativa ed esigenze della vita privata, sia a favore della persona con disabilità, sia per i soggetti che prestano attività di cura e assistenza

Inoltre: prevedere agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei datori di lavoro che attivano politiche ed azioni volte a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti con disabilità o che assistano familiari con disabilità,promuovere misure volte a rimuovere gli ostacoli alla progressione nella carriera professionale delle persone con disabilità, eccetera.

  1. i) accessibilità e diritto alla mobilità;

tra le altre cose s’intende: riordinare le disposizioni per l’attuazione ed il rispetto dei principi e criteri di progettazione universale, accessibilità e fruibilità di beni, luoghi e servizi.

Inoltre: promuovere l’abbattimento delle barriere alla comunicazione, favorendo l’accessibilità dei media, diffondendo ogni tecnologia allo scopo finalizzata e riconoscendo la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana tattile (LIS tattile);

Rafforzare le misure a favore delle persone con disabilità prive, o che restano prive, del sostegno familiare,favorendo, tra l’altro, la creazione di aree urbane effettivamente funzionali alla integrazione della persona con disabilità, caratterizzate anche da forme di residenzialità sociale e di domotica assistenziale;

Adottare misure che rendano effettivamente accessibili e fruibili per la persona con disabilità i trasporti aerei, ferroviari, marittimi e stradali,anche per quanto concerne le modalità di prenotazione, i supporti e gli strumenti funzionali allo svolgimento del trasporto stesso, includendo, altresì, il contrassegno europeo e la segnaletica per la circolazione stradale delle persone con disabilità.

All’articolo 2, quella dedicata alle disposizioni finanziarie, viene evidenziata la specifica economica: dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In base a quanto sopra citato e visto che non sono previste nuove risorse, sta alle amministrazioni competenti per gli adempimenti previsti, provvedere attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri, per constatare se di fatto, tali punti verranno realizzati, ricordando che questo testo è stato licenziato dal Governo, ma deve comunque passare per la discussione in Parlamento, dove potrà essere modificato o approvato.

 

 

Antonietta Mastrangelo