Obbligo di emissione del certificato di pagamento entro sette giorni dall’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Tempi stretti di versamento anche nella fase di collaudo. Penali per il ritardo nell’esecuzione da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all’importo del contratto. Lo prevede l’articolo 5 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (la cosiddetta legge europea 2018) recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019. La norma sostituisce integralmente l’articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedimento già oggetto di profondi rimaneggiamenti nel 2017 (primo decreto correttivo) e adesso con il decreto legge n. 32, il cosiddetto «Sblocca cantieri» che questa settimana dovrebbe essere approvato in commissione al Senato. La disposizione novellata dall’articolo 5 della legge 37/2019 introduce alcune novità sia per i pagamenti in acconto (i cosiddetti Sal, stato avanzamento lavori) durante l’esecuzione dei lavori, sia sul saldo finale (dopo il collaudo) e ponendo l’accento sulla fase di emissione del certificato di pagamento. Fino ad oggi il limite massimo per l’emissione dei certificati di pagamento da parte del Responsabile del procedimento (Rup) sulla base del Sal rilasciato dal direttore dei lavori è stabilito in 30 giorni. Con la modifica al codice contenuta nella legge 37 viene stabilita la regola generale dell’emissione contestuale «rispetto all’emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori». Quindi si passa dai 30 ai sette giorni . Non solo: la nuova versione dell’articolo 113-bis stabilisce che l’emissione del certificato di pagamento deve essere effettuata contestualmente all’emissione del Sal e comunque entro un termine massimo di 7 giorni. L’impresa potrà quindi emettere la propria fattura con tre settimane di anticipo rispetto ad oggi anche se per il saldo della fattura rimangono i consueti problemi visto che la disciplina generale (europea e nazionale) risulta largamente inapplicata dalle amministrazioni pubbliche: a fronte di un termine di 30 giorni per il pagamento, nella normalità dei casi passano anche molti mesi dopo l’emissione della fattura prima che l’impresa riceva il pagamento. La regola infatti sarebbe quella del pagamento degli acconti entro 30 giorni «salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche».
L’articolo 5 si occupa anche della fase di collaudo per la quale si prevede la stessa procedura: per il pagamento a valle del collaudo: la norma prevede che all’ esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. La norma lascia poi fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; si tratta della norma che stabilisce che quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Questa disposizione, peraltro, prevede che l’accordo deve essere provato per iscritto. Altra materia trattata nella legge europea è quella relativa alle penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, che devono essere commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Da questo punto di vista e per quanto concerne l’ammontare delle penali la legge 37 appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, non contiene novità: le penali saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell’importo netto del contratto. Fonte