Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, lo scorso 7 giugno, la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 intitolata: ”Atto Europeo sull’Accessibilità”. Direttiva che mostra punti di forza ma anche di debolezza.
La Direttiva, che entrerà in vigore a tutti gli effetti il prossimo 27 giugno 2019, introduce definitivamente lo European Accessibility Act – “Atto Europeo sull’Accessibilità” il quale intende migliorare il funzionamento del mercato interno per prodotti e servizi accessibili, eliminando gli ostacoli creati dalla legislazione divergente e contenente i requisiti di accessibilità di detti prodotti e dei servizi.
A tal proposito la legge europea sull’accessibilità concerne i prodotti e i servizi elencati di seguito,identificati come quelli i quali presentano il rischio più elevato di possedere requisiti molto diversi diaccessibilità tra i diversi paesi dell’UE:
• computer e sistemi operativi;
• bancomat, biglietterie e macchine per il check-in;
• smartphone;
• apparecchiature televisive relative ai servizi di televisione digitale;
• servizi di telefonia e relative apparecchiature;
• servizi di media audiovisivi come la trasmissione televisiva e le relative apparecchiature di consumo;
• servizi relativi al trasporto aereo, di autobus, ferroviari e passeggeri per via d’acqua;
• servizi bancari;
• e-book;
• e-commerce.
Secondo le intenzioni dell’UE, l’Atto dovrebbe far sì che le aziende traggano beneficio da norme comuni sull’accessibilità nell’UE, che portano alla riduzione dei costi, un commercio transfrontaliero più fluido e maggiori opportunità di mercato per i loro prodotti e servizi accessibili.
Inoltre nell’intenzione del legislatore, le persone con disabilità e gli anziani beneficeranno di prodotti e servizi più accessibili sul mercato, prezzi più competitivi per questi prodotti,minori ostacoli nell’accesso all’istruzione e al mercato del lavoro aperto, più posti di lavoro disponibili in cui è necessaria la competenza in materia di accessibilità.
Partendo da questo presupposto, il “FID-Forum Italiano sulla Disabilità” ha prodotto una sintesi in italiano dei principali punti di forza e delle più evidenti criticità della norma, a partire dall’analisi fatta dall’EDF-European Disability Forum, disponibile in versione integrale solo in inglese.
Punti di forza
• I requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi inclusi nella Direttiva sono obbligatori per gli appalti pubblici.
• Per prodotti e servizi non inclusi nell’Atto, la Direttiva fornisce un elenco di requisiti di accessibilità che possono aiutare a dimostrare la conformità alle disposizioni sull’accessibilità stabilite nella legislazione dell’Unione Europea attuale e futura(ad esempio i regolamenti sui Fondi dell’Unione Europea).
• Gli operatori economici sono obbligati a mettere in atto misure correttive immediate, o a ritirare il prodotto, se esso non soddisfa i requisiti di accessibilità della Direttiva.
• Se uno Stato membro ritira dal mercato un prodotto non accessibile, gli altri devono seguirne l’esempio.
• Le autorità di vigilanza del mercato hanno un ruolo preminente e le Organizzazioni Non Governative, le Autorità Nazionali o altri organismi possono rappresentare le singole persone in giudizio ai sensi della Legislazione Nazionale.
• La Commissione Europea può adottare ulteriori misure che integrino i requisiti di accessibilità e le disposizioni della Direttiva.
• Infine, è estremamente positivo che le Organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità agiscano con le Autorità Nazionali, le altre parti interessate e la Commissione Europea, per fornire la propria opinione durante il procedimento di attuazione della Direttiva.Saranno anche coinvolte nelle future revisioni della Direttiva stessa.
Punti di debolezza
• L’ambito dei servizi e dei prodotti coperti è molto limitato.I servizi sanitari, l’istruzione, i trasporti, l’alloggio e gli elettrodomestici sono stati esclusi dalla Direttiva.
• Sono previste alcune esenzioni anche in caso di prodotti e servizi coperti dalla Direttiva.Ad esempio, quando il servizio è collegato al trasporto urbano, suburbano e regionale, o è fornito da una piccola impresa, è esente dai requisiti della Direttiva.
• I requisiti riguardanti l’ambiente costruito relativi ai servizi contemplati dalla Direttiva sono lasciati alla decisione degli Stati Membri.
• Esistono disposizioni che consentono ulteriori esenzioni basate su una modifica fondamentale del prodotto o del servizio o a causa di un onere sproporzionato per l’operatore economico.Inoltre, è spiacevole che il solido meccanismo di applicazione del contenzioso – vale a dire ricorrere in giudizio per conto di una singola persona in base alla Legislazione Nazionale – non si applichi ai casi di infrazione commessi dalle Autorità Pubbliche.
• Il periodo di recepimento da parte degli Stati membri è lungo e per alcuni dei prodotti e servizi l’attuazione è sproporzionatamente lunga.
L’approvazione del Parlamento Europeo (ha fatto sapere l’EDF) è certamente importante, e tuttavia si ritiene che il lavoro dell’Unione Europea sia tutt’altro che concluso, poiché è necessaria una legislazione che assicuri parità di accesso alle persone con disabilità in tutti i settori della vita, mentre al momento la norma continua ad escludere aree essenziali, come il trasporto, l’ambiente edilizio e gli elettrodomestici.
Buono il coinvolgimento degli attori del mondo della disabilità ma la strada è ancora lunga da percorrere.