L’interpretazione della cosiddetta clausola sociale di riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente deve avvenire in maniera da non limitare la concorrenza e da renderla compatibile con l’organizzazione di impresa scelta dall’appaltatore subentrante; non è previsto un obbligo assoluto di assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, sezione sesta, con la sentenza del 24 luglio 2019 n. 5243 in ordine alla disciplina contenuta nel codice appalti in materia di cosiddetta clausola sociale (nella fattispecie sotto forma di clausola di riassorbimento), ammessa dall’art. 50 del decreto 50/2016. Tale norma, dicono i giudici, deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, perché se non fosse così risulterebbe «lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti». Inoltre, se non la si interpretasse alla luce dei citati principi euro unitari, la clausola finirebbe per ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 della costituzione (autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione).
In sostanza, si legge nella sentenza, la clausola sociale deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente.
Venendo al caso concreto oggetto di giudizio la sentenza chiarisce che l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, «sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali, ma la clausola non comporta alcun obbligo di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria».
Fonte Italia Oggi