La differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di disabilità è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità.
Ci capita spesso di ricevere richieste da parte dei nostri navigatori sulle agevolazioni a cui ciascuna persona disabile ha diritto a fronte del riconoscimento della Legge 104, relativamente allo stato di disabilità.
Per tutte le informazioni generali vi invitiamo vediamo ora nel dettaglio di chiarire quali sono le agevolazioni specifiche spettanti a tutti coloro a cui sia stata riconosciuta La Legge 104/92 art. 3 comma 1, ovvero nei casi in cui non sia stata riconosciuta la connotazione di gravità.
L’art. 3 comma 1, infatti, definisce persona con disabilità “Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e si differenzia dall’art. 3 comma 3 perché quest’ultimo specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità“.
È abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale d’invalidità dà diritto ad agevolazioni differenti.
Riepiloghiamo quindi sinteticamente le agevolazioni per persone disabili con Legge 104 art. 3 comma 1.
L’art. 21 della Legge 104/92 stabilisce che alla persona con disabilità (anche senza connotazione di gravità), con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950 n. 648, che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di Concorso, spetta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento.
Fonte: Disabili.com
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