Come ottenere l’assegno di incollocabilità INAIL

Una circolare dell’Inail stabilisce che anche i postumi dopo un infortunio o una malattia professionale siano motivo per chiedere il rimborso delle spese per i farmaci di fascia C
L’Inail eroga  un assegno integrativo agli invalidi del lavoro impossibilitati a trovare una nuova collocazione

L’assegno di incollocabilità è una prestazione assistenziale erogata dall’INAIL ai soggetti impossibilitati a collocarsi in qualsiasi settore lavorativo: esente da IRPEF, è concesso mensilmente agli invalidi del lavoro in seguito a certificazione del centro di medicina legale della sede competente.

Requisiti assegno incollocabilità

  • età non superiore a 65 anni;
  • impossibilità di collocamento in qualsiasi settore lavorativo (riconosciuta dagli organismi competenti);
  • inabilità per infortuni sul lavoro o malattie professionali non inferiore al 34% riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle allegate al DPR 1124/1965 per eventi fino al 31 dicembre 2006;
  • menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% secondo le tabelle allegate al DLgs 38/2000 per eventi dal 1 gennaio 2007.

Per ottenere l’assegno occorre presentare domanda alla sede INAIL di appartenenza, indicando dati anagrafici del richiedente e descrizione dell’invalidità lavorativa o extra-lavorativa, allegando fotocopia del documento identità ed eventuale certificazione di invalidità extra-lavorativa. Una volta che l’INAIL accerta la sussistenza dei requisiti, il centro medico legale della sede competente verifica con apposita visita medica i requisiti sanitari prescritti dalla legge. In caso di esito positivo, comunica all’interessato l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. In caso negativo, gli specifica le motivazioni del rigetto.

Importo assegno incollocabilità

Dal 1 luglio 2015 è pari a 256,39 € (Circolare INAIL 62/2015).

Pagamento

L’assegno viene erogato nel mese successivo alla presentazione della richiesta e dura fino ai 65 anni di età, a patto che nel frattempo non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità. Viene pagato con:

  • accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di deposito nominativo bancario o postale;
  • carta prepagata dotata di IBAN;
  • istituti convenzionati con l’INPS per i soggetti titolari di rendita che riscuotono all’estero;
  • sportello postale o bancario, per importi inferiori alla soglia del contante.

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