Grazie a una dotazione di 21,2 milioni, a partire dal 2017 l’Inail sarà in prima fila nell’attività di reinserimento e integrazione delle persone con disabilità da lavoro. Me ha scritto recentemente Il Sole 24 Ore Sanità. Una nuova competenza, questa, attribuita dallo Stato all’istituto assicurativo con l’articolo 1, comma 166, della legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) e da realizzarsi per mezzo di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
Per rendere operativa l’indicazione del Governo l’Istituto ha dovuto definire un regolamento per il reinserimento e l’integrazione dei disabili da lavoro, introdotto con la determina del presidente dell’Inail n. 258 dell’11 luglio 2016 e quindi definire le regole operative per gli interventi previsti dal regolamento stesso, introdotte con la circolare 51/16 emanata lo scorso 30 dicembre
Destinatari delle prestazioni previste dal regolamento sono i lavoratori subordinati e autonomi con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che a seguito di infortunio o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa. Sono, invece, esclusi i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo.
Il regolamento disciplina, in fase di prima attuazione, gli interventi di sostegno alla continuità lavorativa degli assicurati prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella cui erano adibiti prima dell’evento lesivo.
Sono previste tre tipologie di intervento: per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi d lavoro; per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro; per la formazione. A seconda degli interventi i limiti di spesa sono di 95mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (finanziabile il 100% dei costi ammissibili), 40mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (100% costi ammissibili) e 15mila euro per la formazione (60% costi ammissibili).
L’Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto.
La circolare di fine 2016 illustra le modalità di attivazione degli interventi, che verranno realizzati dopo l’elaborazione di un progetto personalizzato di reinserimento da parte delle equipe multidisciplinari territoriali dell’Inail, il coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro che ne cura direttamente la fase di realizzazione in piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale.