di Antonietta Mastrangelo
Con l’adeguamento degli statuti nel Terzo settore, gli enti sono chiamati a un compito impegnativo: ripensare alla propria identità, alla propria missione e all’impatto generato.
Cosa prevede l’adeguamento degli statuti per il Terzo settore
Il 20 gennaio 2019 scade il termine per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali già costituite come tali(ma non – apprendiamo da una circolare del MISE del 2 gennaio 2019 – per le cooperative sociali), il 2 agosto 2019 invece, la scadenza per l’adeguamento degli statuti di ODV, APS e Onlus già iscritte nei rispettivi registri istituiti dalle normative di settore.
Cosa s’intende per “adeguamento”, in termini strettamente giuridici
Significa recepire negli statuti le norme che il legislatore ha definito come inderogabili, previsioni del Codice del Terzo settore ritenute così essenziali, se si intende acquisire la qualifica di ente del Terzo settore, da prevalere sull’autonomia degli associati che risulta, conseguentemente, per questi aspetti limitata.
Altrimenti si deve rinunciare all’acquisizione della qualifica, rimanendo nell’ambito di quello che è definito il diritto comune.
In tal senso il significato giuridico di “adeguamento”, che potrebbe essere definito anche come “recepimento”, potrebbe apparire con pochi margini di discrezionalità.
In realtà l’adeguamento non si risolve però in un mero recepimento di norme stabilite dal legislatore.
Infatti in base alla recente circolare ministeriale che detta le regole in materia, si osserva che le innovazioni statutarie appaiono utili per perfezionare la governance interna, ma rappresentano anche un’occasione unica, per ripensare la propria struttura internaal fine, se necessario, di renderla più efficace ed efficiente nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.
La via statutaria rappresenta in effetti una modalità attraverso la quale, non solo posizionarsi all’interno di un contesto normativo dato, ma anche delinearne e testarne la conformazione e i confini. A tal proposito gli enti del Terzo settore sono chiamati, ad impegnarsi nel rispetto di almeno tre aspetti:
L’esatta configurazione della propria mission
A tal proposito oltre ad individuare l’ambito di attività di interesse generale, ciascun ente è chiamato a descrivere il progetto di cambiamento della realtà nella quale operae le modalità con le quali perseguirlo: azione volontaria, mutualità, erogazione, imprenditorialità (art. 4, Codice).
E’ previsto inoltre che queste diverse modalità si combinino, convivendo fra loro, in varia misura. Serve però molta chiarezza, da questo punto di vista, non trattandosi in tal caso, del “recepimento” di norme inderogabili.
Il posizionamento dentro la “geografia” del Terzo settore
Il posizionamento si riferisce ad una delle qualifiche previste.
Sulla linea di quanto sopra descritto circa la mission, è possibile formulare una scelta di posizionamento coerente, lungimirante e conveniente.
In tal senso consiste nel riuscire a spaziare, con un approccio laico, fra le varie soluzioni che il legislatore mette a disposizione, inclusa quella dell’impresa sociale.
Ovviamente, il disallineamento fra il termine per l’adeguamento degli statuti e l’efficacia delle norme fiscali e la lenta istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) induce a scelte molto “prudenti”, ma in ogni caso, non si può procastinare taledefinizione ad una decisione successiva.Una scelta coerente e razionale va fatta e non lasciata in sospeso.
Almeno all’interno dell’organizzazione, inoltre, è necessario che si formi una condivisione in merito alle scelte da compiere,se non immediatamente, senz’altro nel giro di pochissimi anni. Anche in questo caso, non è mero “recepimento” di norme inderogabili.
Un lavoro di “ripulitura” soprattutto per le organizzazioni più datate
Nel corso del tempo negli statuti alcune norme sono divenute obsolete (questo vale ad esempio, nel caso della diffusione di nuove tecnologie in relazione all’articolazione territoriale di una organizzazione), oppure si sono stratificate legandosi a fattori interni ed esterni che potrebbero averne offuscato gli elementi fondanti o appesantito la governance.
La modifica dello statuto,applicata soprattutto in base alle previsioni facoltative indicate nella circolare ministeriale, non è quindi l’ennesima attività di complicazione normativacol rischio di appesantirne ulteriormente l’articolato, maun’opportunità per rimettere al centro questo strumento identitario e regolativo, che forse negli ultimi anni era stato soppiantato da altri strumenti.
Dichiarazione di missione, regolamenti interni, patti parasociali, modelli di accreditamento, certificazioni di qualità, ecc.: tutti elementi importantissimi, caratterizzati però da intenti micro normativi e procedurali. In questa fase storica al nuovo terzo settore che scaturisce dalla riforma, risulta quanto mai necessario la creazione di norme sostanziali.
I risultati formali che potrebbe portare l’adeguamento degli Statuti per il Terzo settore
Il caso della cooperazione sociale ne rappresenta l’esempio concreto,in tal senso, visto che ormai qualche decennio fa una minoranza attiva di imprese cooperative introdusse nei propri statuti elementi di innovazione sociale come la “mutualità allargata”in vista di obiettivi di “interesse generale” che, solo successivamente, si trasformarono in una innovazione istituzionale riconosciuta prima dalla legge n.381 del 1991(confermata dalla riforma).
Recentemente, è sempre attraverso dispositivi di natura statutaria che si riconoscono nuovi sistemi organizzativi come ad esempio, le fondazioni di partecipazione (che hanno trovato una loro prima emersione normativa nel Codice) o le cooperative di comunità attraverso le quali si gestiscono nuove tipologie di beni comuni.
Quello che potrebbe accadere è chela riforma del Terzo settore rappresenti una opportunità rilevante per recuperare il carattere “costituente” degli statuti e, in senso più ampio, l’autonomia degli enti che se ne dotano.
Lo statuto insomma verrà inteso come il documento di identità, capace di dimostrare la propria missione nella Costituzione repubblicana, nel raccontare le modalità per raggiungere le finalità e nel descrivere una governance adeguata.
Dalla fase di “adeguamento” però, potrebbero emergere nuove tendenze, indicazioni, prassi ricorrenti che consentono nel tempo, l’emersione di nuovi tipi di enti del Terzo settore. Importante sarà poter conoscere, far circolare e studiare i testi dei “nuovi” statuti.
L’istituzione del RUNTS potrebbe agevolare una ricerca di questo tipo. L’adeguamento in senso giuridico, quindi, è necessario, ma non basta.