Il mercato. A tutti i costi
E’ stata introdotta una rifoma nelle gare riservate alle cooperative sociali che creerà non pochi problemi. La cosiddetta “Rotazione obbligatoria anche nelle gare riservate alle coop sociali”: il principio di rotazione si applica anche alle procedure di gara riservate alle cooperative sociali in quanto deve ritenersi implicitamente richiamato nell’articolo 30, comma 1, del codice dei contratti nel punto in cui fa riferimento al principio di libera concorrenza di cui costituisce espressione”. Tuttavia così facendo i giudici del Consiglio di Stato non tengono conto che la cooperazione sociale dovrebbe essere un’altra cosa e che il principio di rotazione non può essere applicata ad una realtà sociale di persone fragili, spesso con disabilità gravi e gravissime e che sarebbero totalmente tagliate fuori dal mercato del lavoro, se non esistessero le cooperative sociali. Siamo sicuri che la strada più corretta sia quella di immolarci sul tavolo della concorrenza ad ogni costo? Eppure è proprio quello che scrive al sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato: “In tema, il Consiglio di Stato ha affermato che “Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte – trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”, con la conseguenza che “La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti – il cui fondamento, come si è visto, è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore – amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione” (Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125)”.
Si legge che si vogliono contrastare le “rendite di posizione”. Questione di punti di vista: esse possono essere anche chiamate “garanzia di continuità retributiva per i lavoratori” e “bagaglio di esperienza nella gestione di un servizio”.